RASSEGNA STAMPA
LEGGE ANTIFUMO: AMMINISTRATORE DEVE PORRE DIVIETO IN CONDOMINIO
Come stabilisce l’accordo Stato-Regioni del 16/12/2004 con l’attuazione dell’art. 51, comma 7, della legge 3/2003, il divieto di fumo deve essere fatto rispettare nel condominio dall'amministratore.
La norma stabilisce che: "i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di locali di pubbliche amministrazioni, aziende e agenzie pubbliche o di privati esercenti servizi pubblici, ovvero i responsabili di strutture private, fanno predisporre ed apporre i cartelli di divieto completi delle suddette indicazioni nei locali in cui vige il divieto".
Quindi spetta all'amministratore predisporre la necessaria segnaletica antifumo e vigilare sul rispetto delle norme, pena la sua responsabilità e il pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie. Tra l’altro anche i condomini e i frequentatori dello stabile potranno effettuare richiami verbali nei confronti dei trasgressori e procedere, in caso di inottemperanza al divieto e al richiamo, segnalando le violazioni alle autorità competenti.
Nessun problema per coloro che fumano all'interno delle proprie abitazioni o sulla loro proprietà, ad esempio balconi, giardini, terrazze, ecc. E’ bene ricordare che i mozziconi di sigaretta devono essere smaltiti in sicurezza, senza lanciarli dal balcone, poiché tale comportamento rischia di essere configurato quale "getto pericoloso di cose": buttare sigarette dal balcone è reato e viene punito con l'arresto fino a un mese o l'ammenda fino a 206 euro.
LAVORI CONDOMINIALI: ORARI CONSENTITI
I lavori di ristrutturazione di un appartamento all’interno di un condominio con abbattimento di pareti, rimozione dei pavimenti, fastidio generato da trapani, martelli, scalpelli e macchinari vari rappresentano sempre un problema: convivere con gli indubbi reclami dei condomini che possono essere irritati dal rumore provocato dagli operai.
Ma cosa dice la legge a tal proposito?
I lavori condominiali possono essere eseguiti solo nei giorni lavorativi e non nei fine settimana così come non possono essere eseguiti nei giorni festivi. Gli orari che, di massima, vanno rispettati sono dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00. Tali orari vanno rispettati anche da chi decide per lavori fai da te.
Questa è una regola generale ed acquisita ma può variare da condominio a condominio in base al regolamento condominiale che può fissare la forma e i limiti dei lavori da eseguire all’interno del palazzo. Invece se un lavoro di ristrutturazione di un appartamento di un condominio, viene eseguito in modo rumoroso nei giorni in cui è fatto espresso divieto, può essere mossa nei confronti del proprietario dell’immobile in questione, un esposto alla magistratura che gli intimi il rispetto delle norme e il divieto di proseguire i lavori rumorosi durante i giorni non consentiti.
Pertanto è bene affidarsi ad una ditta competente consapevole di limiti e leggi e che sappia rispettare gli orari nei lavori di ristrutturazione, per non correre il rischio di vedersi raggiunti da una intimidazione da parte di un condomino e, soprattutto, non essere colpito da provvedimenti sanzionatori.
AGENZIA ENTRATE: AFFITTI BREVI? TASSE E REGOLE
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per gli operatori che mettono in contatto persone in cerca di un alloggio con chi dispone di un immobile da affittare per periodi brevi.
La manovra correttiva 2017 (Decreto legge n. 50/2017) ha infatti previsto che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, devono comunicare al Fisco i dati sui contratti e trattenere una somma pari al 21% se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi.
Con questo provvedimento, l’Agenzia delle Entrate illustra come comunicare e conservare le informazioni e come versare la ritenuta.
Le locazioni brevi sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali.
Secondo quanto previsto dalla manovra correttiva 2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1/6/2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del 21%, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione. L’opzione può essere esercitata anche per i redditi derivanti da contratti di sub locazione o di concessione in godimento oneroso dell’immobile da parte del comodatario.
Il decreto inoltre ha previsto alcuni adempimenti in capo agli intermediari che intervengono nella stipula dei contratti di locazione breve, sia tramite i canali tradizionali che attraverso la gestione di portali online. Questi soggetti devono trasmettere alle Entrate i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite: il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l’importo del corrispettivo lordo e l’indirizzo dell’immobile.
Per i contratti relativi allo stesso immobile e stipulati dallo stesso locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata.
La predisposizione e la trasmissione dei dati deve avvenire attraverso i canali telematici dell’Agenzia, secondo le specifiche tecniche che saranno pubblicate sul sito internet delle Entrate. I soggetti non residenti trasmettono i dati tramite una stabile organizzazione, se provvisti, o avvalendosi di un rappresentante fiscale, utilizzando gli stessi servizi dell’Agenzia.
Altresì la comunicazione dei dati va effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto.
Gli intermediari operano la ritenuta del 21% sull’ammontare dei corrispettivi lordi, dovuti per i contratti di locazione breve, qualora intervengano nel pagamento o incassino i corrispettivi, all’atto del pagamento al beneficiario. La ritenuta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca, o a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare il regime della cedolare.
Gli intermediari devono inoltre certificare e dichiarare le ritenute operate. Con la risoluzione n. 88/E del 5/7/2017 è stato istituito il codice tributo da utilizzare per il versamento tramite modello F24 della ritenuta e sono stati indicati i codici da utilizzare per recuperare eventuali eccedenze di versamento.
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